(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e destinatari 1. La Regione concede contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di societa' anche cooperativa tra imprese industriali e/o artigiane, in numero non inferiore a nove, le quali dimostrino di essere in possesso delle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, od abbiano assolto gli obblighi derivanti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. I contributi di cui al precedente comma riguardano la relazione di: a) strutture comuni destinate al servizio delle imprese associate, ivi compresi i centri di elaborazione dati, che attivino processi di sviluppo dell'intera area; b) infrastrutture primarie di completamento al servizio dell'area; c) impianti in comune di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate; d) impianti in comune che consentano il risparmio dell'utilizzazione delle acque e/o il recupero delle sostanze disperse; e) impianti in comune che consentano l'utilizzazione di sorgenti di energia "alternativa".