(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 4
                        del 10 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' e destinatari
 
   1.  La  Regione  concede  contributi  in conto capitale a consorzi
costituiti  in  forma  di  societa'  anche  cooperativa  tra  imprese
industriali  e/o  artigiane, in numero non inferiore a nove, le quali
dimostrino  di  essere  in  possesso   delle   concessioni   edilizie
rilasciate  ai  sensi  della legge 28 gennaio 1977, n. 10, od abbiano
assolto gli obblighi derivanti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.
   2. I contributi di cui al precedente comma riguardano la relazione
di:
     a)   strutture   comuni  destinate  al  servizio  delle  imprese
associate, ivi compresi i centri di elaborazione dati,  che  attivino
processi di sviluppo dell'intera area;
     b)   infrastrutture   primarie   di  completamento  al  servizio
dell'area;
     c)  impianti in comune di depurazione degli scarichi industriali
delle imprese associate;
     d)    impianti   in   comune   che   consentano   il   risparmio
dell'utilizzazione  delle  acque  e/o  il  recupero  delle   sostanze
disperse;
     e) impianti in comune che consentano l'utilizzazione di sorgenti
di energia "alternativa".